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Calcolatore dei punti di ricarica obbligatori in un parcheggio

Quanti punti di ricarica per veicoli elettrici impone la legge nel parcheggio della tua azienda.

Edificio
Altre opzioni

Cosa dice la legge

NormaSi applica aMinimo
DM 28/10/2025, Tabella 5
Titoli dal 3 giugno 2026
Edifici nuovi e ristrutturazioni importanti con più di 10 posti (parcheggio privato)3 punti (2 in ristrutturazione) con 11–20 posti, 3 ogni 20 fino a 100 e 3 ogni 50 oltre; canalizzazioni su 1 posto su 5
DM 28/10/2025, edifici esistenti
50% dal 2025, 100% dal 2030
Edifici esistenti con più di 20 postiLa stessa tabella di un edificio nuovo
Direttiva UE, art. 14 par. 1
Recepimento: maggio 2026
Edifici nuovi o con ristrutturazione importante, più di 5 posti1 ogni 5 posti (uffici: 1 ogni 2) e precablaggio sul 50%
Direttiva UE, art. 14 par. 2
Dal 1° gen. 2027
Tutti gli edifici non residenziali con più di 20 posti1 ogni 10 posti oppure canalizzazioni sul 50%

Il decreto indica formule come «3 ogni 50 posti auto» per fasce di posti, ma non chiarisce se si applicano a tutti i posti o solo a quelli della fascia, né come arrotondare. Per questo il calcolatore mostra un intervallo tra le due letture. Fino a 100 posti le letture coincidono.

Una direttiva obbliga gli Stati solo una volta recepita. Non abbiamo verificato se l'Italia abbia già recepito l'articolo 14 della direttiva 2024/1275.

Eccezioni

  • Gli edifici di proprietà di PMI e occupati prevalentemente da esse sono esentati (art. 4, c. 1-bis, lett. f, D.Lgs. 192/2005).
  • Nelle ristrutturazioni importanti non si applica se il costo di ricarica e canalizzazioni supera il 7% del costo totale.
  • Sono esenti gli edifici pubblici che soddisfano già requisiti comparabili e i casi in cui le canalizzazioni dipenderebbero da microreti isolate.
  • I parcheggi ad accesso pubblico (supermercati, centri commerciali…) seguono la Tabella 4, non la 5.

Domande frequenti

Quanti punti di ricarica deve avere il parcheggio di un'azienda in Italia?

Per un edificio nuovo con più di 10 posti (parcheggio privato): 3 punti con 11–20 posti, 3 ogni 20 posti fino a 100 e 3 ogni 50 oltre, più canalizzazioni per almeno 1 posto su 5. In una ristrutturazione importante: 2 invece di 3. Per gli edifici esistenti con più di 20 posti: la stessa tabella del nuovo, al 50% fino al 2029 e al 100% dal 1° gennaio 2030 (DM 28 ottobre 2025).

Perché il calcolatore mostra un intervallo?

Il decreto indica formule come «3 ogni 50 posti auto» per fasce (101–500, 501–1000) ma non chiarisce se si applicano a tutti i posti o solo a quelli della fascia, né come arrotondare. Mostriamo il minimo e il massimo delle letture possibili. Fino a 100 posti le due letture coincidono e resta solo l'arrotondamento.

Da quando si applica?

Il DM 28 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2025, si applica ai titoli abilitativi richiesti dal 3 giugno 2026. Per gli edifici esistenti il decreto indica il 50% dal 2025 e il 100% dal 2030.

Che differenza c'è tra punti di tipo A e di tipo B?

Il tipo A sono punti di ricarica con almeno 7,4 kW e 32 A per fase. Il tipo B sono punti in corrente continua con almeno 50 kW. Nei parcheggi privati un punto di tipo B può essere sostituito da 10 di tipo A e viceversa.

Le PMI sono esentate?

Sì, per gli edifici di proprietà di PMI e occupati prevalentemente da esse (art. 4, comma 1-bis, lett. f del D.Lgs. 192/2005). Sono esenti anche le ristrutturazioni in cui il costo supera il 7% e gli edifici pubblici che soddisfano già requisiti comparabili.

Si possono condividere i punti di ricarica obbligatori?

Sì. La legge fissa il numero minimo di punti di ricarica, non come si usano. Con la prenotazione a fasce di un'ora, un punto di ricarica da 7,4 kW serve da 4 a 6 conducenti al giorno.

Fonti